TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.121
Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la
legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale".
(G.U. n. 183 del 6-8-2002)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(( 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il
seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se
prescritte, delle luci d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.))
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del
nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu' comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali;
dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. ;
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto sono sostituite dalle seguenti: "le altre ;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da
svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il
carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del
C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la velocita'
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza. ;
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta , le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole:
"dei lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti, ;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
alla prefettura sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ;
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno
degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua
vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le
relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero
con altri veicoli non a motore o con pattini che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ;
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. ;
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In
ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
"Art. 8. - 1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'art. 9,
chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in
velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad
otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo
con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. ".
"Art. 11. - 1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi
condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione. ".
- Il testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo
codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di
marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci
di posizione.
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e'
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di
auricolare ((purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad
entrambe le orecchie".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 173 del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di
rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha
l'obbligo di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di
cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. E' inserito l'uso di apparecchi a
viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia
adeguate capacita' utitive ad entrambe le orecchie che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
Art. 3.
(( 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e
4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono
inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di
persona sordo-cieca,".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n.
9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. ;
b) il comma e' sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento. ;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1
e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora
dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il
conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ".
- Il testo vigente dell'art. 191 del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 491 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni). -1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli
attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi
non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i
conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o riunita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone
bianco-rosso in caso i persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla e
devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di
anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".
Art. 4.
(( 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene
data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive
modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di
polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli
enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli
tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali
non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del
traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al
precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi
dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela
della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono
utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti
preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i
dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di
contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D del decreto
legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.".
- Il testo degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della sicurezza
della circolazione e della tutela della vita umana la velocita'
massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h
per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50
km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di
scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1
renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che
hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei
lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,
comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati: 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero
supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e'
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da
due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa e' da quattro a otto mesi.".
"Art. 148 (Sorpasso). - 1. Il sorpasso e' la manovra mediante la
quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in
movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata
destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della
differenza tra la propria velocita' e quella dell'utente da
sorpassare, nonche' della presenza di utenti che sopraggiungono dalla
direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un
veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se
necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in
servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di
marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il
conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico,
che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo'
effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un
salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita';
in tali casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento
movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di
congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario
spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di
marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare
abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato
detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando ii veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a
motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti,
anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta. Quando non si osservi il divieto di
sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del
divieto di cui al comma 14.".
- Il testo dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.".
- Il testo dell'art. 200 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni). 1.
La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi
siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.".
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.