lunedì 14 gennaio 2013

Diritto Tributario: Redditometro: nuovi parametri al via da marzo 2013 Decreto Ministero Economia e finanze 24.12.2012, G.U. 04.01.2013



Il D.M. Economia 24 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3) ha infatti individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva (ossia la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento) sulla base del quale puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Le voci del nuovo redditometro (ribattezzato "redditometro 2.0") sono state aggiornate dopo uno studio approfondito durato quasi 3 anni arrivando a comprenderne oltre 100 suddivise in 7 grandi categorie, tra le quali:
  • abbigliamento;
  • abitazione;
  • generi alimentari;
  • animali domestici;
  • assicurazioni;
  • attività sportive;
  • istruzione (tasse universitarie, libri scolastici, ecc.);
  • mezzi di trasporto (bollo, manutenzione veicoli, abbonamenti pubblici, ecc.);
  • spese sanitarie.
L'agenzia delle Entrate amplia quindi la platea dei contribuenti dai 4 milioni (gli studi di settore riguardavano solo i professionisti) fino a comprendere la totalità delle famiglie italiane, dipendenti pubblici compresi.
Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva (tabella A) è determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore, e tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari (tabella B) distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
L'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
Il contribuente avrà comunque facoltà di dimostrare un diverso ammontare delle spese attribuitegli o che il finanziamento delle spese contestate sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o, ancora, da parte di soggetti diversi dal contribuente.


Fonte: www.altalex.com