La Suprema Corte di Cassazione,
sez. tributaria, con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052 ha stabilito che la tassa di
concessione governativa sui cellulari che deve essere pagata.
Sulla questione vi erano “pareri contrastanti”, ed infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18 gennaio 2012
n. 9/E aveva ribadito l’obbligatorietà del pagamento della tassa per
tutti (privati ed enti pubblici non statali) ex art. 21 tariffa allegata
al DPR n. 641/1972, mentre la giurisprudenza (cfr. sentenze: Comm.
Trib. reg. Veneto 2 aprile 2012, n. 2; Comm. Trib. reg. Veneto 10
gennaio 2011, n. 5; Comm. Trib. Perugina 15 febbraio 2011, n. 37) ha
riconosciuto che con l’entrata in vigore del codice delle
telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non era più
prevista, definendo la stessa come illegittima ed anacronistica in un
mercato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione.
Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno definitivamente
risolto la querelle sancendo la legittimità della TCG – tassa
concessione governativa.
Nella decisione si legge testualmente che “Non rileva
l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160
del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli
impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che
non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha
riprodotto esattamente il contenuto normativo dell'abrogato D.P.R. n.
156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto
oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia
mobile….La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento
trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007,
art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta
abrogazione dell'art. 21 della tariffa per effetto del disposto del
D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha
esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa
già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando
così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria
anche dopo l'abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318”.
Fonte: www.altalex.com