Caio,
cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la
chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e
il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso
extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei
suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.
Il
candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli
istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle
prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla
pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.
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Mi viene
richiesto di esprimere parere da parte del sig. Caio in merito alla eventuale
intervenuta prescrizione per la proposizione di domanda giudiziale per la ripetizione dell’indebito nei confronti della Banca X per
anatocismo e per la pattuazione dell’interesse passivo.
Per poter
rispondere compiutamente al quesito è necessario premettere una breve
ricostruzione della normativa che regola i rapporti bancari.
L’indagine deve
muovere necessariamente dall’analisi dell’istituto dell’ azione di ripetizione
dell’indebito e del regime di prescizione ad esso collegato.
L’art. 2033 c.c.
rubricato come “indebito oggettivo” regola
detto istituto e stabilisce che: << chi
ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Ha inoltre diritto ai frutti ed agli interessi a decorrere dal giorno del pagamento, se chi lo cha ricevuto era
in malafede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda >>.
Detto istituto
innanzitutto prevede un pagamento che non trova alcuna giustificazione. La
mancanza di una causa solutionis può essere originaria o sopravvenuta: si ha la
prima quando si paga un debito che non è mai sorto; ricorre, invece, la seconda
quando la cuasa debendi viene meno in epoca successiva al pagamento. In tali
condizioni il pagamento viene effettuato senza alcuna causa giustificatrice,
per cui tale pagamento diviene fonte di
obbligazione e, correlativamente di un diritto di credito: l’obbligazione di
restituire ciò che si è indebitamente ricevuto ed il diritto correlativo di
ripetere ciò che indebitamente dato.
In tale
condizione, nella vicenda in esame, è azionabile da parte del sig. Caio, la
ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.. avendo versato somme di
denaro alla Banca X dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente, e
dunque, senza una alcuna causa giustificatrice, ed infatti, anche i rapporti di
conto corrente bancario non sfuggono alla regola generale secondo la quale ogni singola prestazione in denaro che si
colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica
rilevanza in sé e per sé e, pertanto, ben può formare oggetto di autonoma
azione di ripetizione laddove non vi sia un titolo giustificativo.
Ulteriore
aspetto da analizzare al fine di verificare la sussistenza di un ulteriore
titolo per azionare la ripetizione dell’indebito da parte del sig. Caio è
verificare se il computo degli interessi calcolati ad un tasso extra-legale capitalizzati
trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente
capitalizzati annualmente sia stato applicato in maniera legittima.
Orbene, il sig.
Caio ha pagato, come detto, interessi per
parte della durata dei rapporti in conto corrente, così facendo emergere
produzione di interessi su interessi non contemplata dall’art. 1283
c.c..
Detto articolo
regola l’istituto dell’anatocismo, secondo cui in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi.
L’istituto
dell’anatocismo seppur salva gli usi contrari, trattandosi di usi che derogano
alla legge, devono essere di tipo normativo ed una mera pattuizione
cliente-banca non può essere considerato un uso contrario, per cui, nella vicenda
che ci occupa, gli interessi compuatati al rapporto bancario devono seguire
necessariamente le disposizioni del citato art. 1283 c.c., e pertanto, l’applicata capitalizzazione
trimestrale effettuata dalla Banca X risulta in contrasto col dettame normativo,
per cui tali interessi non erano dovuti in tal modo giustificando un’azione di
indebito ex art. 2033
c.c..
Ultimo aspetto
da analizzare riguarda se è intervenuta la precrizione che renderebbe improponibile la domanda
giudiziale da parte del sig. Caio.
In tale
contesto, dunque, è emersa in maniera solare la possibilità da parte del sig.
Caio di poter agire per la ripetizione dell’indebito, avendone titolo.
La prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito segue l’ordinarietà di cui all’art. 2946
c.c., non essendo disposto in modo diverso; con tale azione non si
chiede l’accertamento della nullità (per cui opererebbe l’imprescrittibilità ex
art. 1422
c.c.), ma di “riavere” ciò che si è pagato indebitamente ex art. 2033
c.c..
La prescrizione decorre dal momento della
chiusura del conto perché si tratta di un rapporto unitario, per cui nella
fattispecie in esame, l’azione del sig. Caio non si è prescritta (cfr. ex
multis Cass. SS.UU.
2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Vi è di più, nei casi di “indebito”, la
prescizione decorre dal pagamento di questo, e pertanto, nel caso in esame il
pagamento dell’indebito è stato effettuato dopo la chiusura del conto con la Banca
X. Orbene, considerando che il dies a quo va cristallizzato al momento della
chiusura del conto corrente l’azione di indebito a tutela di Caio non è prescritta.
Alla luce di tutto quanto sin qui
argomentato può concludersi che il sig. Caio ben potrà agire nei confronti
della Banca X per la ripetizione dell’indebito pagamento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2033 c.c., in quanto detto pagamento non trova in sé alcuna
causa solutionis, tanto è vero che, come detto, gli interessi così come
applicati non trovano giustificazione nell’applicato art. 1283 c.c., per cui
risultano contra legem, ed altresì, la domanda giudiziale per ripeter ciò che è
stato pagato non risulta essere prescritta dal momento che il dies a quo da cui
decorre la prescrizione è il giorno della chiusura del rapporto di conto
corrente.
Avv. Carmelo Giannattasio