mercoledì 16 gennaio 2013

ESAME AVVOCATO 2012: Soluzione al parere in materia di diritto civile.



Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

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Mi viene richiesto di esprimere parere da parte del sig. Caio in merito alla eventuale intervenuta  prescrizione per la proposizione di domanda giudiziale per la ripetizione dell’indebito nei confronti della Banca X per anatocismo e per la pattuazione dell’interesse passivo.
Per poter rispondere compiutamente al quesito è necessario premettere una breve ricostruzione della normativa che regola i rapporti bancari.
L’indagine deve muovere necessariamente dall’analisi dell’istituto dell’ azione di ripetizione dell’indebito e del regime di prescizione ad esso collegato.
L’art. 2033 c.c. rubricato come “indebito oggettivo” regola detto istituto e stabilisce che: << chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti ed agli interessi a decorrere dal giorno del pagamento, se chi lo cha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda >>.
Detto istituto innanzitutto prevede un pagamento che non trova alcuna giustificazione. La mancanza di una causa solutionis può essere originaria o sopravvenuta: si ha la prima quando si paga un debito che non è mai sorto; ricorre, invece, la seconda quando la cuasa debendi viene meno in epoca successiva al pagamento. In tali condizioni il pagamento viene effettuato senza alcuna causa giustificatrice, per cui  tale pagamento diviene fonte di obbligazione e, correlativamente di un diritto di credito: l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto ed il diritto correlativo di ripetere ciò che  indebitamente dato.
In tale condizione, nella vicenda in esame, è azionabile da parte del sig. Caio, la ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.. avendo versato somme di denaro alla Banca X dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente, e dunque, senza una alcuna causa giustificatrice, ed infatti, anche i rapporti di conto corrente bancario non sfuggono alla regola generale secondo la quale ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e, pertanto, ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove non vi sia un titolo giustificativo.
Ulteriore aspetto da analizzare al fine di verificare la sussistenza di un ulteriore titolo per azionare la ripetizione dell’indebito da parte del sig. Caio è verificare se il computo degli interessi calcolati ad un tasso extra-legale capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente sia stato applicato in maniera legittima.
Orbene, il sig. Caio ha pagato, come detto,  interessi per parte della durata dei rapporti in conto corrente, così facendo emergere produzione di interessi su interessi non contemplata dall’art. 1283 c.c..
Detto articolo regola l’istituto dell’anatocismo, secondo cui in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L’istituto dell’anatocismo seppur salva gli usi contrari, trattandosi di usi che derogano alla legge, devono essere di tipo normativo ed una mera pattuizione cliente-banca non può essere considerato un uso contrario, per cui, nella vicenda che ci occupa, gli interessi compuatati al rapporto bancario devono seguire necessariamente le disposizioni del citato art. 1283 c.c.,  e pertanto, l’applicata capitalizzazione trimestrale effettuata dalla Banca X risulta in contrasto col dettame normativo, per cui tali interessi non erano dovuti in tal modo giustificando un’azione di indebito ex art. 2033 c.c..
Ultimo aspetto da analizzare riguarda se è intervenuta la precrizione  che renderebbe improponibile la domanda giudiziale da parte del sig. Caio.
In tale contesto, dunque, è emersa in maniera solare la possibilità da parte del sig. Caio di poter agire per la ripetizione dell’indebito, avendone titolo.
La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito segue l’ordinarietà di cui all’art. 2946 c.c., non essendo disposto in modo diverso; con tale azione non si chiede l’accertamento della nullità (per cui opererebbe l’imprescrittibilità ex art. 1422 c.c.), ma di “riavere” ciò che si è pagato indebitamente ex art. 2033 c.c..
La prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto perché si tratta di un rapporto unitario, per cui nella fattispecie in esame, l’azione del sig. Caio non si è prescritta (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Vi è di più, nei casi di “indebito”, la prescizione decorre dal pagamento di questo, e pertanto, nel caso in esame il pagamento dell’indebito è stato effettuato dopo la chiusura del conto con la Banca X. Orbene, considerando che il dies a quo va cristallizzato al momento della chiusura del conto corrente l’azione di indebito a tutela di Caio non è prescritta.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato può concludersi che il sig. Caio ben potrà agire nei confronti della Banca X per la ripetizione dell’indebito pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., in quanto detto pagamento non trova in sé alcuna causa solutionis, tanto è vero che, come detto, gli interessi così come applicati non trovano giustificazione nell’applicato art. 1283 c.c., per cui risultano contra legem, ed altresì, la domanda giudiziale per ripeter ciò che è stato pagato non risulta essere prescritta dal momento che il dies a quo da cui decorre la prescrizione è il giorno della chiusura del rapporto di conto corrente.

Avv. Carmelo Giannattasio