lunedì 14 gennaio 2013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 dicembre 2012.

L MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto con la finalita' di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;
Visto che i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rendono applicabili agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e successivi;
Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche puo' essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva e che detto contenuto sia individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche;
Decreta:

Art. 1

Elementi di spesa indicativi di capacita' contributiva e contenuto induttivo
1. Con il presente decreto e' individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva, indicato nella tabella A, e' determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita' contributiva indicati nella tabella A e', altresi', determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l'ammontare piu' elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.

6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facolta' dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresi': elementi di capacita' contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
Art. 2

Spese per beni e servizi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attivita' di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Art. 3

Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacita' contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalita' indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
Art. 4

Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria
1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali e' ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facolta' di dimostrare:
a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto:
a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.
Art. 5

Efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2012.

Il Ministro: Grilli