mercoledì 16 gennaio 2013

DIRITTO DI FAMIGLIA: Coppia omosessuale, minore, affidamento, equilibrio, danno, esclusione Cassazione civile , sez. I, sentenza 11.1.2013 n° 601.

L'affidamento del minore ad una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 8 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, n. 601
(Presidente Luccioli – Relatore De Chiara)

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello (così definendo il reclamo) proposto dal sig. S.E.T. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto, tra l’altro, l’affidamento esclusivo del figlio naturale dell’appellante e della sig.ra I.B. a quest’ultima, con incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione favorevole della situazione.
La Corte ha ritenuto:
- che, con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-figlio, il Tribunale non aveva affatto abdicato al potere spettantegli ai sensi dell’art. 155 c.c., in quanto aveva espressamente disposto che si dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neutro e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituiva un limite al diritto dell’appellante, bensì una disposizione a lui favorevole, che le sollevava dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, restava necessario in casa di valutazione negativa da parte dei servizi;
- che il motivo dì gravame con cui l’appellante insisteva per l’affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per genericità, non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino;
- che il rifiuto dell’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell’interesse del minore, il quale aveva assistito a un’episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre, bensì la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà dell’appellante di accettare, data la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l’appellante si fosse allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino.
Il sig. E.T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
L’intimata sig.ra B. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. - Con i1 primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 155 e 333 c.c., si censura la delega del giudice ai servizi sociali in ordine all’eventuale ampliamento delle modalità di visita del padre al figlio, osservando che era compito del Tribunale per i minorenni determinare in via definitiva le modalità degli incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con se il figlio nel fine settimana anche per la notte.
1.1. - Il motivo è inammissibile.
Per un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla Corte d’appello, e cioè che il ricorrente non ha interesse a censurare quella che non è altro che una possibilità in più prevista in suo favore, ossia l’ampliamento del suo diritto di visita ad opera degli stessi servizi sociali e restando inalterata la possibilità di rivolgersi a tal fine anche al giudice; per altro verso, non è esatto che i giudici non abbiano deciso sulle sopra dette richieste dell’appellante, vero essendo, invece, che essi hanno deciso in senso negativo.
2. - Con il secondo motivo si denuncia:
a) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce implicitamente che il potere di determinare libere frequentazioni padre-figlio all’esito positivo degli incontri protetti compete al giudice;
b) l’insufficienza della medesima motivazione quanto al diniego dell’affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare (b1) la ritenuta idoneità della madre all’affidamento esclusivo, «a fronte del mancato espletamento dell’indagine chiesta dal Servizio Sociale di Settala diretta a verificare se il nucleo familiare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore» in relazione al suo diritto «ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio», nonché (b2) la ostatività all’affidamento congiunto del comportamento del padre.
2.1. - La censura sub a) è inammissibile sia perché non è dato cogliere alcuna contraddizione nella censurata motivazione della sentenza impugnata, sia perché anche la eventuale contraddittorietà della motivazione di una statuizione in diritto (quale è quella sulla insussistenza dell’interesse ad impugnare una statuizione favorevole all’impugnante) non ha autonomo rilievo, avendo il giudice di legittimità il potere di correggere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (art. 384, secondo comma, c.p.c.).
2.2. - Le censure sub b) sono inammissibili perché la prima non è attinente alla ratio della decisione impugnata sul punto, che ha rilevato l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, e la seconda perché la Corte d’appello ha invece ampiamente motivato, come si è riferito sopra in narrativa, la ostatività del comportamento del ricorrente (aggressione alla convivente dell’intimata e diserzione delle visite al bambino) all’affidamento congiunto.
3. - Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 342 e 155 bis c.c., si censura la statuizione d’inammissibilità del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si era lamentato che il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserita il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, «in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione, alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’art. 30 della Costituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana».
3. - Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai giudici di appello. Né il ricorrente spiega altrimenti perché sarebbe errata la statuizione di quei giudici d’inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l’accenno ai principi costituzionali di cui sopra.
Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata.
4. - Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

CONTRIBUTO UNIFICATO: la tabella aggiornata al 9.1.2013

Processo civile ordinario (1)




 Valore
Importo del contributo  
Processi di valore fino a €. 1.100,00
€. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
€. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
€. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
€. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
€. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
€. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00
€. 1.466,00
(1) La cifra del contributo unificato aumenta in caso di Giudizio di Appello (da 37 a 55,50; da 85 a 127,50; da 206 a 309; da 450 a 675; da 660 a 990; da 1.056 a 1.584; da 1.466 a 2.199). Tale contributo unificato “aumentato” dal 30 gennaio 2013 raddoppierà ulteriormente (per la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni - anche incidentali - venissero dichiarate inammissibili, improcedibili o fossero totalmente respinte (da 55,50 a 111; da 127,50 a 255; da 309 a 618; da 675 a 1.350; da 990 a 1.980; da 1.056 a 3.168; da 2.199 a 4.398).





Valore indeterminabile





 Procedimento
Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile
€. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace
€. 206,00





 
Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario






 Valore
Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
Procedimento d’ingiunzione
Procedimento per la convalida di sfratto
Procedimento cautelare
Provvedimenti possessori
50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
50%
Giudizio di sfratto per morosità
50%
Giudizio di sfratto per finita locazione
50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
50%
Procedimento sommario di cognizione
50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002
50%




Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie



Contributo ordinario
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 
Procedimenti in di Separazione e Divorzio














 Procedimento
Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.)
€. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)
€. 37,00
Procedimento di divorzio
(scioglimento matrimonio
cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
€. 85,00
Separazione giudiziale
€. 85,00






 
Altri Procedimenti






 Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione
€. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss
€. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)
€. 85,00
Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione
CU ordinario
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione
C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione
C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari







 
Procedimenti di Esecuzione





 Procedimento
 Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio
€. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00
€. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00
€. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare
€. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare
€. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi
€. 146,00






 
Procedimenti di Diritto Fallimentare





 Procedimento
Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo
Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
€. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
CU ridotto della metà
Istanza di fallimento
€. 85,00




 
Procedimenti Esenti





 Procedimento
 Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Esente
Processi in materia tavolare
Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti di assenza e morte presunta
Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
Esente
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro







 
Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria





 Procedimento
 Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)
€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
Giudizio di Cassazione
CU ordinario










Procedimenti davanti al Tar e al Consiglio di Stato





 Procedimento
  Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi
€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio
€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato
€. 300,00 
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito
€. 1.800,00
(prima: 1.500,00)
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
€. 2.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
€. 4.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00

€. 6.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
€. 650,00
Altri ricorsi
€. 650,00
Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.





















Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali







 Valore
 Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28
€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00
€. 60,00 
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00
€. 120,00 
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00
€. 250,00 
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00
€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00
€. 1.500,00






Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)


Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

ESAME AVVOCATO 2012: Soluzione al parere in materia di diritto civile.



Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

***************

Mi viene richiesto di esprimere parere da parte del sig. Caio in merito alla eventuale intervenuta  prescrizione per la proposizione di domanda giudiziale per la ripetizione dell’indebito nei confronti della Banca X per anatocismo e per la pattuazione dell’interesse passivo.
Per poter rispondere compiutamente al quesito è necessario premettere una breve ricostruzione della normativa che regola i rapporti bancari.
L’indagine deve muovere necessariamente dall’analisi dell’istituto dell’ azione di ripetizione dell’indebito e del regime di prescizione ad esso collegato.
L’art. 2033 c.c. rubricato come “indebito oggettivo” regola detto istituto e stabilisce che: << chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti ed agli interessi a decorrere dal giorno del pagamento, se chi lo cha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda >>.
Detto istituto innanzitutto prevede un pagamento che non trova alcuna giustificazione. La mancanza di una causa solutionis può essere originaria o sopravvenuta: si ha la prima quando si paga un debito che non è mai sorto; ricorre, invece, la seconda quando la cuasa debendi viene meno in epoca successiva al pagamento. In tali condizioni il pagamento viene effettuato senza alcuna causa giustificatrice, per cui  tale pagamento diviene fonte di obbligazione e, correlativamente di un diritto di credito: l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto ed il diritto correlativo di ripetere ciò che  indebitamente dato.
In tale condizione, nella vicenda in esame, è azionabile da parte del sig. Caio, la ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.. avendo versato somme di denaro alla Banca X dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente, e dunque, senza una alcuna causa giustificatrice, ed infatti, anche i rapporti di conto corrente bancario non sfuggono alla regola generale secondo la quale ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e, pertanto, ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove non vi sia un titolo giustificativo.
Ulteriore aspetto da analizzare al fine di verificare la sussistenza di un ulteriore titolo per azionare la ripetizione dell’indebito da parte del sig. Caio è verificare se il computo degli interessi calcolati ad un tasso extra-legale capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente sia stato applicato in maniera legittima.
Orbene, il sig. Caio ha pagato, come detto,  interessi per parte della durata dei rapporti in conto corrente, così facendo emergere produzione di interessi su interessi non contemplata dall’art. 1283 c.c..
Detto articolo regola l’istituto dell’anatocismo, secondo cui in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L’istituto dell’anatocismo seppur salva gli usi contrari, trattandosi di usi che derogano alla legge, devono essere di tipo normativo ed una mera pattuizione cliente-banca non può essere considerato un uso contrario, per cui, nella vicenda che ci occupa, gli interessi compuatati al rapporto bancario devono seguire necessariamente le disposizioni del citato art. 1283 c.c.,  e pertanto, l’applicata capitalizzazione trimestrale effettuata dalla Banca X risulta in contrasto col dettame normativo, per cui tali interessi non erano dovuti in tal modo giustificando un’azione di indebito ex art. 2033 c.c..
Ultimo aspetto da analizzare riguarda se è intervenuta la precrizione  che renderebbe improponibile la domanda giudiziale da parte del sig. Caio.
In tale contesto, dunque, è emersa in maniera solare la possibilità da parte del sig. Caio di poter agire per la ripetizione dell’indebito, avendone titolo.
La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito segue l’ordinarietà di cui all’art. 2946 c.c., non essendo disposto in modo diverso; con tale azione non si chiede l’accertamento della nullità (per cui opererebbe l’imprescrittibilità ex art. 1422 c.c.), ma di “riavere” ciò che si è pagato indebitamente ex art. 2033 c.c..
La prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto perché si tratta di un rapporto unitario, per cui nella fattispecie in esame, l’azione del sig. Caio non si è prescritta (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Vi è di più, nei casi di “indebito”, la prescizione decorre dal pagamento di questo, e pertanto, nel caso in esame il pagamento dell’indebito è stato effettuato dopo la chiusura del conto con la Banca X. Orbene, considerando che il dies a quo va cristallizzato al momento della chiusura del conto corrente l’azione di indebito a tutela di Caio non è prescritta.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato può concludersi che il sig. Caio ben potrà agire nei confronti della Banca X per la ripetizione dell’indebito pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., in quanto detto pagamento non trova in sé alcuna causa solutionis, tanto è vero che, come detto, gli interessi così come applicati non trovano giustificazione nell’applicato art. 1283 c.c., per cui risultano contra legem, ed altresì, la domanda giudiziale per ripeter ciò che è stato pagato non risulta essere prescritta dal momento che il dies a quo da cui decorre la prescrizione è il giorno della chiusura del rapporto di conto corrente.

Avv. Carmelo Giannattasio



lunedì 14 gennaio 2013

ESAME DI AVVOCATO 2012: LE TRACCE ASSEGNATE

PARERI
Prima traccia in materia civile
Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.



Seconda traccia in materia civile
Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione fra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di Roma che "Sempronio preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.



Prima traccia in materia penale
Nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra Tizio e Caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.


Seconda traccia in materia penale
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.


ATTI GIUDIZIARI
Atto giudiziario di diritto civile
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.



Atto giudiziario di diritto penale
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella citta Gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all'interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all'esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l'uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e, puntata l'arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l'uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire all'individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario.
Assunte le vesti del legale di Sempronio, redigere atto di appello.



Atto giudiziario di diritto amministrativo
Con avviso indicativo, pubblicato il 18 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 37 bis legge 109/94 il comune di Alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un'area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di Alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte, collocando al primo posto quello della società W e al secondo posto quella della società Y.
Il progetto della prima classicata società W era pertanto posto a base di gara.
Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo si sosteneva che, siccome al paragrafo "Caratteristiche generali degli interventi" dell’avviso indicativo il Comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l'offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come, nell’esaminare l’elemento "Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza (5 punti massimi)" nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l’ammontare complessivo degli oneri per la riqualificazione risultava pari ad euro 2.150.636,66, la Commissione considerava soltanto l'importo di euro 1.810.000 (scomputanto gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340.636,66), e per l’effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore, pari a euro 2.100.000; alla società W, che offriva euro 1.623.000 venivano attribuiti 3,86 punti, mentre alla società Y, considerando solo il parziale importo di euro 1.810.000, venivano attribuiti soltanto 4,31 punti sufficienti a permettere di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.
Si costituiva la controinteressa società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal Comune.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell’interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale Decreto Legge 20.06.2002 n° 121 , G.U. 06.08.2002

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.121

Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

(G.U. n. 183 del 6-8-2002)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
(( 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.))

Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali;
dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. ;
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto sono sostituite dalle seguenti: "le altre ;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. ;
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta , le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole:
"dei lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti, ;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ;
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ;
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ;
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
"Art. 8. - 1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ".
"Art. 11. - 1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. ".
- Il testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".



Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare ((purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' inserito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita' utitive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".



Art. 3.
(( 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ;
b) il comma e' sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. ;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ".
- Il testo vigente dell'art. 191 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 491 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni). -1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o riunita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso i persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".



Art. 4.
(( 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.".
- Il testo degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati: 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.".
"Art. 148 (Sorpasso). - 1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo' effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita';
in tali casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando ii veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.".
- Il testo dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.".
- Il testo dell'art. 200 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni). 1.
La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.".



Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.